Le direttive RoHS e RAEE (2011/65/UE e 2012/19/UE) regolano l’utilizzo di alcune sostanze e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel loro fine vita.
In generale, un’AEE è definita come un’apparecchiatura che dipende, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici con tensioni inferiori a 1000 VAC e 1500 VDC. Sono inclusi, entro gli stessi limiti di tensione, anche le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi.
Talvolta, queste Direttive vengono applicate erroneamente anche ad apparecchiature che dovrebbero essere escluse. Alcuni casi, infatti, si prestano a interpretazioni erronee o fuori contesto; nello specifico, la Direttiva 2011/65/UE all’articolo 2 comma 4 punti c), d) ed e) si riferisce:
- alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
- agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni
Questi punti sono chiariti tra le FAQ della Direttiva 2011/65/UE al punto Q3.1.
Volendo trarre da questo documento una linea guida (non esaustiva e che comunque necessita un approfondimento per ogni caso specifico), è possibile dedurre che le macchine industriali possono essere escluse dall’ambito di applicazione delle direttive RAEE e RoHS (a meno che non siano piccole macchine che possono essere destinate anche a un pubblico “domestico”), dal momento che esse richiedono un dedicato sistema di smaltimento.
La destinazione di utensili e impianti industriali fissi e di grandi dimensioni, infatti, è quella di un pubblico informato e tecnicamente preparato per gestire le operazioni di smantellamento e smaltimento dei detti impianti. In alcuni casi specifici, è lo stesso fabbricante a farsi carico di tali operazioni.
E i fabbricanti che ricadono nell’applicabilità delle direttive RoHS e RAEE? L’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE definisce i loro obblighi: un fabbricante che produce e immette sul mercato un’AEE è vincolato alla registrazione presso l’ente preposto da ogni Stato Membro nel quale vende l’AEE stesso, nonché alla notifica delle quantità di prodotti venduti all’interno di ogni mercato nazionale. Tutto questo in modo tale da consentire allo Stato Membro il dimensionamento del processo di smaltimento degli AEE.
La lista degli enti presso ai quali effettuare la registrazione è consultabile qui.