Macchine per l’industria alimentare e materiali a contatto con gli alimenti: aspetti legislativi e conformità

2024/09/25

Gli alimenti sono essenziali per il benessere umano, pertanto il processo, la distribuzione e il controllo lungo la filiera produttiva nell’industria alimentare sono doverosamente disciplinati.

 

Durante il ciclo produttivo, gli alimenti vengono a contatto con molti materiali: trasformazione, conservazione, preparazione, somministrazione. Tali materiali sono denominati MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti). Nella categoria MOCA rientrano i contenitori per il trasporto degli alimenti, i materiali da imballaggio, gli utensili da cucina, le posate e le stoviglie e anche i macchinari destinati all’industria alimentare.

Tali materiali dovrebbero essere sufficientemente inerti per evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o sulla qualità degli alimenti.

 

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (anche accidentale) sono contemplati dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE). In particolare, devono rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute al punto 2.1 dell’Allegato I. Il RESS 2.1.1 al punto a) riporta: “i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia”.

Tali requisiti si applicano alle macchine per prodotti alimentari destinati sia al consumo umano, sia al consumo animale, e comprendono le macchine per la fabbricazione, la preparazione, la cottura, la lavorazione, il raffreddamento, la movimentazione, il deposito, il trasporto, il condizionamento, l’imballaggio e la distribuzione. Questi requisiti hanno lo scopo di prevenire il pericolo di contaminazione da parte delle materie costitutive della macchina e dell’ambiente in cui questa si trova, o da parte di sostanze accessorie utilizzate con la stessa.

 

Tuttavia, la Direttiva Macchine contempla la possibilità che le disposizioni previste possano essere totalmente o in parte sostituite da altre direttive UE che disciplinano pericoli in modo maggiormente specifico. Per quanto riguarda i macchinari alimentari, per esempio, non è sufficiente la sola applicazione della Direttiva Macchine, ma è prevista anche l’applicazione del Regolamento 1935/2004, che risulta integrato da specifica legislazione su determinati materiali (ad esempio quelli plastici).

 

Sostanzialmente i regolamenti generali emanati dall’Unione Europea sono due:

  • CE n. 1935/2004, che prevede un quadro normativo UE armonizzato che fissa i principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA
  • CE 2023/2006, che garantisce la costante conformità ai requisiti previsti per le buone pratiche di fabbricazione attraverso sistemi documentati di assicurazione della qualità e del controllo.

 

Riguardo alla legislazione UE su Specifici Materiali e Sostanze si possono citare:

  • Reg. UE n. 10/2011 – Norme sulla composizione di MOCA di plastica.
  • Reg CE n. 282/2008 – Norme relative alla plastica riciclata.
  • Reg CE n. 450/2009 – Requisiti per materiali e oggetti attivi e intelligenti.
  • Reg UE n. 284/2011 – Condizioni particolari e procedure per l’importazione di utensili per cucina in plastica originari da Hong Kong e Cina.

 

La legislazione italiana in materia, invece, si compone di diverse note, modifiche e decreti ministeriali che disciplinano in modo specifico i materiali destinati al contatto alimentare. Il principale è il Decreto Ministeriale 21/03/1973, che disciplina materiali plastici, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro e acciaio inossidabile.

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