Per quanto riguarda i macchinari alimentari, non è sufficiente la sola applicazione della Direttiva Macchine, ma è prevista anche l’applicazione del Regolamento 1935/2004.
Sostanzialmente i regolamenti generali emanati dall’Unione Europea sono due:
- CE n. 1935/2004, che prevede un quadro normativo UE armonizzato che fissa i principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA
- Reg CE 2023/2006, che garantisce la costante conformità ai requisiti previsti per le buone pratiche di fabbricazione attraverso sistemi documentati di assicurazione della qualità e del controllo
Il Reg. CE 1935/2004 impone agli operatori del settore di assicurare e garantire la conformità di ciascun prodotto, seguendo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) e confrontandosi con le normative in vigore. Tutti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati dalla Dichiarazione (MOCA) di Conformità, da mostrare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.
I principi stabiliti dal regolamento impongono che i materiali:
- non rilascino componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana
- non comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti
Inoltre, il quadro normativo prevede:
- regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non concepiti per essere inerti) e possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali (ad es. plastica)
- regole sull’etichettatura comprendenti un’indicazione circa il loro impiego (ad es. come macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaio da minestra)
- la documentazione per dimostrare la conformità, che include documenti e rapporti di prova relativi ad analisi di laboratorio necessari a dimostrare quanto dichiarato nella Dichiarazione (MOCA) di Conformità
- la rintracciabilità in tutte le fasi del processo per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità
In particolare, l’Articolo 17 prescrive che la tracciabilità dei componenti (ovvero ricostruire la storia di una parte o del lotto di appartenenza) deve essere possibile attraverso una serie di documenti associati in fase di produzione. Particolare attenzione è necessaria in caso di più fornitori abituali della stessa parte: in caso di contestazioni, l’impossibilità di individuare il fornitore di una determinata parte costringe al ritiro indiscriminato di tutte le parti vendute, con evidenti danni economici e di immagine.
Il Reg. CE 2023/2006 è applicabile a tutti i materiali e a tutti i settori dei MOCA, e prevede la predisposizione di un’ampia documentazione a supporto della conformità del prodotto finito in ottemperanza ai requisiti dell’Articolo 3 del Regolamento CE 1935/2004.
Il Regolamento stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti (e le loro combinazioni) elencati nell’Allegato I del Reg. CE 1935/2004, nonché i materiali e gli oggetti riciclati, vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP). In Italia, tutti i MOCA devono essere accompagnati dalla DdC (Dichiarazione di Conformità – Dichiarazione MOCA) e dalla DdS (Documentazione di Supporto), che dimostri come si è giunti a dichiarare la conformità di un determinato manufatto alla legislazione pertinente.
La DdS dovrebbe includere qualsiasi genere di informazione pertinente e utile per dimostrare la conformità dichiarata, come informazioni tecniche, dichiarazioni dei fornitori, certificati di analisi, rapporti di prova, argomentazioni scientifiche, calcoli, richiamo a procedure operative. La DdS non accompagna la merce, né deve essere consegnata al cliente (viene consegnata solo la DdC), ma deve essere disponibile su richiesta delle autorità competenti. Lo scopo della DdS è fornire l’evidenza della corretta attività di gestione e verifica della conformità di un MOCA.
Oltre alla legislazione cogente in materia, il mercato si sta sempre più orientando verso l’applicazione di standard volontari di sicurezza alimentare, come per esempio la EN 1672-2:2005+A1:2009 (una norma di tipo C relativa ai requisiti di igiene dei macchinari per l’industria alimentare).
In breve, la norma EN 1672-2:
- definisce i pericoli che si verificano comunemente su macchine per la lavorazione degli alimenti
- specifica i requisiti di igiene comuni ai macchinari alimentari per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno dovuto a tali alimenti
- fornisce una metodologia sulla valutazione, la stima e la classificazione dei rischi di igiene
- fornisce indicazioni e specifiche sui materiali di costruzione
- fornisce indicazioni, specifiche ed esempi di progettazione igienica valida a confronto con quella carente su:
- zona alimentare, zona spruzzi e zona non alimentare
- giunti permanenti e smontabili
- elementi di fissaggio per zona alimentare
- drenaggio recipiente, pompa e tubazioni
- angoli interni e spigoli
- spazi morti
- cuscinetti e punto di entrata dell’albero
- strumentazione e dispositivi di campionamento
- elementi di fissaggio per zona spruzzi
fornisce indicazioni sulle informazioni da includere nel manuale di istruzioni, in particolare riferendosi alle procedure di installazione, manutenzione, pulizia ed eventuali limitazioni d’uso.